DPCM Draghi

DPCM Draghi

Ecco il nuovo DPCM firmato da Draghi, che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19.

Il DPCM sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.

ZONA ROSSA

SPOSTAMENTI
• È vietato ogni spostamento, sia nel proprio Comune che verso altri Comuni, ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
• È consentito lo spostamento per il rientro nel proprio domicilio, abitazione o residenza.

BAR E RISTORANTI
• Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, mense e catering continuativo su base contrattuale.
Aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti.
• Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio.
• Fino alle 22.00 resta consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.

ATTIVITÀ COMMERCIALI
• Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali.
• Chiusi i mercati, ad eccezione delle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
• Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

SERVIZI ALLA PERSONA
• Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona ad eccezione delle lavanderie, tintorie e servizi pompe funebri.
• Chiusi barbieri, parrucchieri, estetiste, tatuatori, tolettatori.

ATTIVITÀ LAVORATIVA
• I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza.

ZONA ARANCIONE

SPOSTAMENTI
• Vietati gli spostamenti dalle 22.00 alle 5.00 del mattino e quelli fuori dal proprio Comune e dalla propria Regione.
• Restano sempre le eccezioni per motivi di necessità, lavoro o salute.
• Sono permesse deroghe per ritornare ai luoghi di residenza, domicilio o abitazione.
• Nei piccoli comuni con massimo 5.000 abitanti sono consentiti spostamenti in un raggio di 30km con divieto di spostamento nei capoluoghi di provincia.
• È consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata che si trova nello stesso Comune, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione.

BAR E RISTORAZIONE
• Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita senza
limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, mense e catering continuativo su base contrattuale.
• Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio.
• Fino alle 22.00 resta consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.

ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO E CENTRI COMMERCIALI
• Esercizi commerciali tutti aperti, con i consueti orari, nel rispetto dei protocolli e delle misure anti contagio.
• Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

ZONA GIALLA

SPOSTAMENTI
• Spostamenti vietati dalle 22.00 alle 5.00. Restano sempre le eccezioni per motivi di necessità, lavoro o salute.
• È consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata che si trova nella stessa Regione, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione.

BAR E RISTORANTI
• Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00.
• Massimo quattro persone per tavolo, a meno che siano tutti conviventi.
• Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
• Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio
• Fino alle 22.00 resta consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.

STRUTTURE RICETTIVE
• Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento interpersonale di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio

ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO E CENTRI COMMERCIALI
• Chiusura dei centri commerciali nelle giornate festive e prefestive, tranne per farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie che si trovano all’interno.
• Esercizi commerciali tutti aperti, con i consueti orari.

SERVIZI ALLA PERSONA
• Le attività relative ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto dei protocolli e delle linee guida. 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
• Nei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%. 

SALE GIOCHI
• Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.

LAVORO
• Confermata la prevalenza dello smart working sia nella pubblica amministrazione che nel settore privato.

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