Firma elettronica: valida per registrazione scritture private

Firma elettronica: valida per registrazione scritture private

Con la pandemia e la gestione delle trattative di compravendita immobiliare a distanza si (ripro)pone con forza l’annosa questione della firma digitale dei contratti e della registrazione delle scritture private sottoscritte tramite FEA (firma elettronica avanzata).

Con la Risoluzione n. 23/E dell’8 aprile 2021 l’Agenzia delle Entrate si è finalmente espressa per redimere ogni dubbio relativo alla questione e più nello specifico, ha confermato che è sempre possibile firmare con firma elettronica e sottoporre a registrazione:

_ contratti di locazione;
_ contratti preliminari di compravendita;
_ proposte di acquisto di beni immobili;
_ scritture private in genere.
Si tratta di accordi che non implicano il trasferimento di proprietà dei beni immobili stessi.

L’Agenzia delle Entrate, senza entrare nel merito dell’effettiva validità ed efficacia degli atti sottoscritti tramite FEA – problematica di ordine civilistico – e nel presupposto che la FEA soddisfi i requisiti previsti dalla normativa (sicurezza, integrità, immodificabilità e riconducibilità del documento all’autore) conferma che le scritture private sottoscritte tramite FEA devono essere sottoposte a registrazione con il versamento della relativa imposta secondo le regole generali.

Infine, aggiunge che le scritture private soggette a registrazione dovranno scontare anche l’imposta di bollo, mediante contrassegno, procedendo al versamento ad un intermediario convenzionato, oppure tramite modalità virtuale.

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